Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 164/1982 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, era vietato eseguire interventi chirurgici per la riassegnazione di sesso diverso da quello di nascita. Chi cercava tali trattamenti era costretto a rivolgersi a cliniche estere. La legge del 1982 ha riconosciuto il diritto alla rettificazione di attribuzione di sesso e ha introdotto un procedimento giudiziale specifico.
Procedimento Originario ex Legge n. 164/1982:
Il procedimento prevedeva un ricorso al tribunale locale, che nominava un giudice istruttore. Se necessario, il tribunale autorizzava l’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali. Dopo l’intervento, veniva emessa una sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso.
Modifiche del 2011 (D.Lgs. 150/2011):
La legge del 2011 ha abrogato alcune disposizioni della legge del 1982, introducendo il ricorso al tribunale come procedura ordinaria. Le domande giudiziarie riguardo all’autorizzazione al trattamento chirurgico e alla rettificazione degli atti di stato civile sono considerate cumulabili.
C’è stata una disputa sulla necessità di eseguire l’intervento chirurgico prima di richiedere la rettificazione del genere nell’atto di nascita. Alcuni sostenevano che l’intervento fosse un prerequisito, mentre altri ritenevano sufficiente accertare la serietà del percorso di transizione indipendentemente dall’intervento.
Decisioni della Corte Costituzionale e CEDU:
La Corte Costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno confermato che l’intervento chirurgico non è un prerequisito assoluto per la rettificazione e che la decisione dovrebbe basarsi sulla condizione personale del richiedente.
Giurisprudenza Successiva:
Alcune corti di merito hanno continuato a sostenere la necessità dell’intervento chirurgico nonostante le modifiche legislative del 2011. Tuttavia, la Consulta ha ribadito che l’intervento non è obbligatorio.
Cambiamenti di Nome e Aspetti Pratici:
La sentenza di rettificazione autorizza anche il cambiamento di nome, e i documenti personali devono essere aggiornati in conformità con la nuova identità.
Matrimonio e Unioni Civili:
La legge iniziale prevedeva lo scioglimento del matrimonio dopo la rettificazione, ma questa norma è stata dichiarata incostituzionale. Le unioni civili possono essere istituite senza sciogliere il matrimonio.
Il processo per la rettificazione del genere anagrafico e dei documenti personali per le persone transgender è un percorso delicato e complesso che coinvolge diversi aspetti legali e medici.
Le persone che desiderano cambiare sesso e genere anagrafico o coloro che si identificano come transgender in generale possono avviare il processo di affermazione di genere richiedendo un incontro presso una delle strutture, associazioni o presidi che offrono servizi specifici. Questo percorso, la cui durata è individuale, consente di giungere, anche legalmente, alla riattribuzione del sesso e del genere anagrafico.
È importante sottolineare che solo al termine di questo percorso di affermazione di genere è possibile presentare domanda al Tribunale competente per ottenere l’autorizzazione alla riassegnazione del genere anagrafico e al cambio del nome.
Al fine dell’accoglimento della domanda di rettificazione di sesso è necessario produrre in giudizio la relazione di uno psicologo che attesti una “disforia di genere” e la relazione di un endocrinologo a prova del percorso ormonale intrapreso dalla persona transgender (un recentissimo orientamento giurisprudenziale ritiene, però, superflua la terapia ormonale nei casi in cui l’identità di genere sia frutto di un processo individuale serio e univoco).
Per quanto riguarda i cambi di genere ottenuti all’estero possono essere riconosciuti dai Comuni competenti in virtù della Legge n. 218 del 1995, senza dover far ricorso all’Autorità Giudiziaria. Quindi il ricorso al Tribunale diviene solo eventuale, in caso di diniego del Comune.
Qualora sia necessario adire il Tribunale, la domanda dovrà essere presentata al Tribunale relativo all’ultima residenza in Italia. Ad esempio, se la persona viveva ed era residente nella Provincia di Milano prima di trasferirsi in Germania, la domanda andrà avanzata al Tribunale di Milano, seguendo le norme del diritto privato internazionale, che stabiliscono che i diritti fondamentali seguono la cittadinanza della persona.
Se la persona transgender, pur risiedendo all’estero, ha cittadinanza italiana e ha completato il percorso di affermazione di genere all’estero, può utilizzare la documentazione medica ottenuta all’estero.
Il procedimento richiede la traduzione in lingua italiana e l’asseverazione della documentazione estera, che può essere effettuata presso un Tribunale italiano o il competente consolato italiano nel Paese estero di residenza. Il periodo necessario per il processo giudiziario varia in base a diversi fattori, tra cui le dimensioni del Tribunale, il carico di lavoro del Giudice e la completezza dei documenti presentati. Il Tribunale può emettere una sentenza che autorizza l’intervento chirurgico di riassegnazione di sesso insieme alla rettificazione del genere anagrafico e del nome.
Altrimenti, la persona può richiedere solo la rettificazione del nome e del genere anagrafico, senza la necessità di un intervento chirurgico. La Corte Costituzionale ha stabilito che l’intervento chirurgico non è obbligatorio se la persona dimostra il completamento della transizione e l’immedesimazione irreversibile nel genere percepito.
Il processo può richiedere la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) a discrezione del Giudice. Le spese relative alla nomina del CTU sono a carico della persona, anche se beneficiaria del gratuito patrocinio.
Una volta che la sentenza passa in giudicato, verrà trasmessa all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita, consentendo l’aggiornamento dei documenti. Nel caso di autorizzazione all’intervento chirurgico, la persona può rivolgersi a una struttura ospedaliera per iniziare il processo chirurgico. Infine, il pagamento della tassa di registrazione degli atti può essere richiesto dopo l’esito del giudizio, ma il gratuito patrocinio esonera dalla sua corresponsione.
Le Consulenze Tecniche possono essere disposte dal Giudice durante il procedimento legale e comportano spese aggiuntive. Il gratuito patrocinio è disponibile per coloro il cui reddito annuo non supera una determinata soglia e deve essere richiesto prima dell’avvio del procedimento legale.
È importante sottolineare che la legge 164/82 si applica anche alle persone transgender straniere residenti in Italia, garantendo loro i diritti fondamentali previsti dalle norme interne e internazionali. La protezione umanitaria può essere concessa in caso di persecuzione dovuta all’orientamento sessuale o all’identità di genere, e il divieto di espulsione si applica a coloro che potrebbero subire persecuzione nei loro paesi d’origine.
Il legislatore italiano ha confermato la decisione di affidare all’Autorità giudiziaria il controllo della rettificazione anagrafica del sesso, differenziandosi da alcuni ordinamenti comparati, come quello spagnolo, che hanno assegnato tale competenza all’Autorità amministrativa.
Il decreto legislativo 150/2011, a quasi trent’anni dalla sua introduzione, ha ribadito l’opzione legislativa del 1982 a favore della soluzione giudiziaria. L’articolo 31, primo comma, stabilisce che “le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso […] sono regolate dal rito ordinario di cognizione”. La competenza è assegnata al Tribunale in composizione collegiale (secondo comma), e il procedimento deve essere avviato dall’interessato mediante atto di citazione notificato al coniuge e ai propri figli (terzo comma).
Uno degli aspetti più delicati del procedimento di rettificazione anagrafica del sesso è rappresentato dalla sentenza con cui il Tribunale autorizza la persona transessuale all’intervento chirurgico (quarto comma). In questo contesto, è evidente che il giudice assume un ruolo determinante, ulteriormente rafforzato dalla pronuncia n. 221/2015 della Corte costituzionale.
Tale decisione, non considerando il trattamento medico-chirurgico come presupposto indispensabile per il cambio di sesso, ha mantenuto nell’Autorità giudiziaria la responsabilità finale di valutare la reale necessità dell’intervento chirurgico da parte dell’interessato.
La rettificazione anagrafica avrà un effetto costitutivo per l’esercizio dei diritti associati alla nuova condizione (articolo 5, Ley 3/2007) e comporterà anche il cambio di nome della persona interessata (articolo 1.2).
I requisiti per la modifica sessuale includono principalmente la diagnosi di una disforia di genere da parte del richiedente, che può essere ottenuta attraverso l’opinione di un medico o psicologo clinico. Questo professionista dovrà attestare “l’esistenza di una dissociazione tra il sesso morfologico… inizialmente trascritto e l’identità di genere percepita dal richiedente o sesso psicosociale,” oltre alla “stabilità e persistenza di questa dissociazione” (articolo 4.1.1). Il sanitario dovrà anche verificare l’assenza di disturbi della personalità che possano influire significativamente sulla disforia di genere (articolo 4.1.2). È richiesto che questa disforia sia trattata “médicamente” per almeno due anni al fine di avvicinare l’individuo ai caratteri fisici corrispondenti al sesso percepito (articolo 4.1, lettera b). È importante notare che in Spagna il trattamento medico non deve necessariamente comprendere un intervento chirurgico e può essere evitato in presenza di ragioni di età e salute (articolo 4.2).
L’articolo 4 della Ley 3/2007, insieme all’articolo 2 sul procedimento, rappresenta la disposizione chiave dell’intera legislazione spagnola sulla transessualità. È evidente come la legge affronti l’argomento da una prospettiva patologica, richiedendo una diagnosi di disforia di genere da parte di un medico o psicologo clinico. Il sesso percepito viene qualificato come “sexopsicosocial,” sottolineando la necessità di una dissociazione tra questo e il sesso morfologico, concetto richiamato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale spagnola.
A differenza della legislazione italiana, in Spagna è stato introdotto un limite di almeno due anni entro cui può essere effettuato il trattamento medico, costituendo un termine congruo per valutare l’affidabilità della richiesta. Il trattamento deve avvicinare almeno parzialmente i caratteri fisici dell’individuo a quelli corrispondenti al sesso percepito. La legislazione spagnola rappresenta una novità significativa nel momento in cui non ritiene essenziale l’intervento chirurgico, concludendo in modo analogo al nostro giudice delle leggi.
I requisiti per la modifica sessuale includono principalmente la diagnosi di una disforia di genere da parte del richiedente, che può essere ottenuta attraverso l’opinione di un medico o psicologo clinico. Questo professionista dovrà attestare “l’esistenza di una dissociazione tra il sesso morfologico… inizialmente trascritto e l’identità di genere percepita dal richiedente o sesso psicosociale,” oltre alla “stabilità e persistenza di questa dissociazione” (articolo 4.1.1). Il sanitario dovrà anche verificare l’assenza di disturbi della personalità che possano influire significativamente sulla disforia di genere (articolo 4.1.2). È richiesto che questa disforia sia trattata “médicamente” per almeno due anni al fine di avvicinare l’individuo ai caratteri fisici corrispondenti al sesso percepito (articolo 4.1, lettera b). È importante notare che in Spagna il trattamento medico non deve necessariamente comprendere un intervento chirurgico e può essere evitato in presenza di ragioni di età e salute (articolo 4.2).
In Spagna, è stata proposta una soluzione innovativa rispetto al tradizionale intervento giurisdizionale per la rettificazione anagrafica di genere. La disciplina della Ley 3/2007, intitolata “rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas,” presenta un procedimento amministrativo gestito dall’Encargado del Registro Civil (articoli 2.1 e 3, Ley 3/2007). Questa opzione è significativa perché rappresenta una deroga esplicita al principio generale secondo cui le modifiche nel Registro Civile possono avvenire solo in seguito a una decisione del giudice (articoli 90 e 91 della Ley 20/2011 del Registro Civil, che ha modificato la precedente Ley del 8 giugno 1957).
L’ordinamento spagnolo gode di una legislazione più recente rispetto a quella italiana, consentendogli di integrare le più recenti evoluzioni scientifiche sul tema. È rilevante notare che la legge spagnola prevede anche la possibilità per l’individuo di ottenere la rettificazione anagrafica senza necessariamente sottoporsi a trattamento medico, basandosi su ragioni di età o salute. Tale evoluzione è evidente considerando che nel 2002 la giurisprudenza spagnola individuava tre momenti distinti per apportare modifiche anagrafiche: trattamento ormonale, intervento chirurgico per la soppressione dei caratteri sessuali primari e secondari, riproduzione (artificiale) di organi sessuali simili a quelli del sesso percepito.
A differenza della legislazione italiana, in Spagna è stato introdotto un limite di almeno due anni entro cui può essere effettuato il trattamento medico, costituendo un termine congruo per valutare l’affidabilità della richiesta. Il trattamento deve avvicinare almeno parzialmente i caratteri fisici dell’individuo a quelli corrispondenti al sesso percepito. La legislazione spagnola rappresenta una novità significativa nel momento in cui non ritiene essenziale l’intervento chirurgico, concludendo in modo analogo al nostro giudice delle leggi.
I requisiti per la modifica sessuale includono principalmente la diagnosi di una disforia di genere da parte del richiedente, che può essere ottenuta attraverso l’opinione di un medico o psicologo clinico. Questo professionista dovrà attestare “l’esistenza di una dissociazione tra il sesso morfologico… inizialmente trascritto e l’identità di genere percepita dal richiedente o sesso psicosociale,” oltre alla “stabilità e persistenza di questa dissociazione” (articolo 4.1.1). Il sanitario dovrà anche verificare l’assenza di disturbi della personalità che possano influire significativamente sulla disforia di genere (articolo 4.1.2). È richiesto che questa disforia sia trattata “médicamente” per almeno due anni al fine di avvicinare l’individuo ai caratteri fisici corrispondenti al sesso percepito (articolo 4.1, lettera b). È importante notare che in Spagna il trattamento medico non deve necessariamente comprendere un intervento chirurgico e può essere evitato in presenza di ragioni di età e salute (articolo 4.2).
La rettifica del sesso è accompagnata dalla modifica del nome per evitare divergenze sui registri anagrafici. L’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato presentato l’atto di nascita provvede a correggere l’atto di nascita custodito all’anagrafe, seguendo la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale.
La legge stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, non debba rimanere alcuna traccia del sesso e del nome originari del richiedente per preservare la privacy. Rivolgersi a un avvocato esperto è fondamentale per rispettare la procedura e ottenere il riconoscimento della propria identità di genere sui documenti.
Il Dipartimento di Gay Lawyers dello Studio Giambrone&Partners offre assistenza legale per la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso, fornendo consulenza specifica per guidare il cliente attraverso l’iter burocratico obbligatorio per la rettificazione anagrafica e il cambio di nome.
In Italia, come specificato sopra, la procedura per convalidare la rettificazione di sesso avvenuta all’estero può essere riconosciuta dal Comune competente in virtù della Legge n. 218 del 1995, senza dover far ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il ricorso al Tribunale dell’ultima residenza resta un’opzione eventuale in caso di diniego del Comune.
È necessario raccogliere tutta la documentazione relativa alla rettificazione di genere avvenuta all’estero, come certificati medici, documenti legali e sentenze emesse dal tribunale o dall’autorità competente nel paese in cui è stata effettuata la rettificazione
Si può presentare una richiesta di riconoscimento della rettificazione di genere avvenuta all’estero presso il Tribunale italiano competente. Solitamente, questo processo coinvolge l’avvocato che presenta la richiesta al tribunale.
Esame della documentazione: il tribunale italiano esaminerà la documentazione presentata e valuterà se soddisfa i requisiti richiesti dalla legge italiana per il riconoscimento della rettificazione di genere.
Decisione del tribunale: il tribunale emetterà una sentenza o un provvedimento che determinerà se la rettificazione di genere avvenuta all’estero può essere riconosciuta in Italia. Se la richiesta viene accettata, verrà emesso un provvedimento che stabilisce la modifica dello stato civile.
Aggiornamento dei documenti: una volta ottenuto il riconoscimento della rettificazione di genere, sarà necessario aggiornare i documenti personali, come carta d’identità, passaporto e altri documenti ufficiali, per riflettere il nuovo sesso riconosciuto legalmente.
Gay Lawyers, è la divisione LGBTQ+ di Giambrone & Partners, Studio Legale Internazionale con sedi in Italia, UK, Francia, Spagna, Portogallo e Tunisia.
La nostra assistenza legale è particolarmente volta alla risoluzione di problematiche tipiche della comunità LGBTQ+. I nostri avvocati, grazie al loro approccio empatico e all’esperienza maturata negli anni, sono in grado di comprendere l’importanza e la specificità delle questioni legali che hanno origine nel mondo LGBTQ+.
GAY LAWYERS UK,
12 Bridewell Place
London, EC4V 6AP
United Kingdom
GAY LAWYERS ITALIA,
Corso Venezia 8,
20121 Milano
Via Libertà 37, I
90139 Palermo
Italia
GAY LAWYERS SPAGNA,
Carrer de Balmes 28, Principal 2ª
08007 Barcelona
Spagna
Iscriviti nel nostro profilo e seguici sui nostri social networks.
Gay Lawyers © 2021. All Rights Reserved.